Art. 2.

      1. La famiglia, nella propria integrità, ha un ruolo strumentale rispetto agli individui che la compongono.
      2. Tutte le persone hanno:

          a) diritto a formare una famiglia;

          b) diritto all'inserimento in una famiglia.

      3. Lo Stato rimuove gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento dei diritti di cui al comma 2, con riferimento sia alla famiglia d'origine sia alla famiglia non originaria.

 

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